STATUTO
SEDICICORTO APS
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “ SEDICICORTO APS” (di seguito, in questo statuto, più brevemente indicata come “Associazione”), con sede in Forlì, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – Carattere, scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, prevalentemente a favore degli associati e di terzi. Tali attività di interesse generale sono ricomprese nell’Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale […];
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
Quale scopo principale, nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di promuovere la cultura cinematografica e favorirne la diffusione mediante:
• L’organizzazione di un Festival del Cinema;
• La produzione, proiezione e distribuzione di film e video;
• L’organizzazione di Proiezioni e dibattiti presso le scuole;
• L’organizzazione di convegni, seminari, conferenze, dibattiti;
• L’organizzazione di concorsi, rassegne e mostre, nazionali e internazionali;
• La produzione editoriale - riviste, libri, cataloghi -.
Per il perseguimento dei propri fini l’Associazione si prefigge di:
• Promuovere l’educazione all’immagine, favorendola anche con la distribuzione di programmi appositamente predisposti;
• Partecipare a circoli o ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti od associazioni con scopi sociali ed umanitari;
• Partecipare a fiere e mercati che promuovano il Cinema;
• Catalogare, custodire, conservare nella propria Cinevideoteca le opere pervenute al Festival del Cinema organizzato;
• Favorire la partecipazione degli autori associati alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
• Favorire il sorgere di cooperative di produzione cinematografica;
• Stipulare convenzioni che possano favorire i soci sia nella produzione che nella diffusione delle opere cinematografiche.
• Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.
Art. 3 – Requisiti dei Soci
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
• Soci Fondatori, ovvero quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
• Soci Sostenitori, ovvero quelli che condividendo le finalità di cui all’art.2, intendono sostenere e valorizzare le attività organizzate dall’Associazione con il personale apporto;
• Soci Aderenti, ovvero quelli che condividendo le finalità di cui all’art.2, intendono partecipare direttamente alle attività organizzate dall’Associazione;
• Soci onorari, ovvero quelli che vengono designati dall’Organo di Amministrazione per particolari benemerenze nel campo artistico e nei confronti dell’Associazione.
Art. 4 – Ammissione, esclusione e diritti dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
L’Organo di Amministrazione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. L’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
• per decesso;
• per recesso da comunicarsi almeno 60 giorni prima dello scadere di validità della tessera;
• per morosità nel pagamento delle quote sociali secondo le modalità ed i termini stabiliti dall’Organo di Amministrazione.
• per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci hanno diritto a:
• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
• prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
I soci sono obbligati a:
• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
• versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Art. 5 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• l’Organo di Amministrazione;
• il Presidente;
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 6 - L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell’Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. La convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo di comunicazione dal quale risulti inequivocabilmente la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea. L’Assemblea si riunisce presso la sede od in un’altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai presenti. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario nominato dal Presidente.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
• nomina i componenti dell’Organo di Amministrazione;
• approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
• si esprime sull’esclusione dei soci dall'Associazione;
• si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
• delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
• fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 7 – L’Organo di Amministrazione
L’Organo di Amministrazione è formato da minimo 3 e massimo 5 membri. I membri dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di Amministrazione decada dall’incarico, l’Organo di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
L’Organo di Amministrazione:
• nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone bilancio o rendiconto;
• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
• delibera sull’importo della quota associativa annuale;
• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
L’Organo Amministrativo è convocato dal Presidente mediante comunicazione telefonica, via fax, sms, posta elettronica, senza preavviso minimo di giorni.
L’Organo di Amministrazione si riunisce sempre in un’unica convocazione e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando la maggioranza dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui l’Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 8 - Il Presidente
Il Presidente, nominato dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni di ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall’Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Organo di Amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
Art. 9 – Entrate e Patrimonio dell’associazione
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
1) quote e contributi degli associati;
2) eredità, donazione e legati;
3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Art. 10 - Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente in base al luogo in cui ha sede l’Associazione.
Art. 11 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. L’Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione e, secondo legge, sulla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 12 - Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
Art. 13 - Norme transitorie
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.
Forlì, lì 29-12-2020